Art. 25.
(Contributi automatici).

      1. Possono beneficiare dei contributi automatici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le imprese di produzione audiovisiva indipendente che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso l'Agenzia. In tale conto sono registrate le somme calcolate a loro credito in funzione di opere già prodotte, denominate «opere di riferimento», e suscettibili di essere loro concesse per l'ideazione, lo sviluppo e la produzione di nuove opere, denominate «opere di reinvestimento».
      2. L'Agenzia redige, entro il 20 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente, una lista delle opere di riferimento, in cui sono iscritte le opere che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 23, e che sono state trasmesse per la prima volta nel corso dell'anno precedente da una delle emittenti televisive di cui al citato articolo 23, comma 1, lettera a).
      3. Le opere audiovisive che non sono state trasmesse entro un anno dall'accettazione della loro versione definitiva da parte dell'emittente televisiva sono iscritte nella lista redatta l'anno successivo alla scadenza del termine.
      4. Le opere audiovisive finanziate per mezzo del contributo congiunto di più

 

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emittenti televisive nazionali sono iscritte nella lista solo dopo l'accettazione della loro versione definitiva da parte di tutte le predette emittenti.
      5. Le modalità relative all'iscrizione delle opere prodotte nella lista delle opere di riferimento sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Agenzia da emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.
      6. La somma iscritta sul conto dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente in relazione a un'opera di riferimento è determinata moltiplicando la durata dell'opera, espressa in minuti, per un valore convenzionale, denominato «minuto di trasmissione». Il valore del minuto di trasmissione è dato dal rapporto tra gli importi destinati ai contributi automatici e la durata complessiva delle opere iscritte nella lista, corretta da un coefficiente equilibratore, fissato annualmente con decreto del direttore generale dell'Agenzia, in relazione all'ammontare dei costi orari italiani di realizzazione forfettariamente stabiliti, su base annua, con il medesimo decreto.
      7. Le somme di cui al comma 6 sono maggiorate del 20 per cento qualora le opere iscritte nella lista siano opere espressamente realizzate per l'educazione dell'infanzia. L'Agenzia, con decreto del direttore generale, stabilisce i criteri per l'accessi ai contributi di cui al presente comma.
      8. Le somme di cui al comma 6 sono iscritte nel conto dell'impresa di produzione, solo qualora siano pari o superiori ad una soglia determinata con decreto del direttore generale dell'Agenzia.
      9. In caso di associazione produttiva, le somme calcolate sono iscritte sul conto di ciascuna impresa di produzione in proporzione alla rispettiva partecipazione alla produzione dell'opera audiovisiva. Le imprese interessate possono tuttavia richiedere all'Agenzia che tali somme siano iscritte sul conto di una sola di esse.
      10. Entro il 20 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente, l'Agenzia notifica a ciascuna impresa di produzione audiovisiva indipendente la situazione
 

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del conto aperto a suo nome. Ogni somma iscritta sul conto di un'impresa di produzione audiovisiva indipendente in relazione a un'opera di riferimento determinata deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), entro il secondo anno successivo a quello della notifica. Per le finalità di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera b), numero 1, entro il termine di due anni devono essere iniziate le lavorazioni. In caso contrario l'impresa decade dalla possibilità di ottenere il versamento del contributo corrispondente ed i relativi importi vanno ad incremento dei finanziamenti disponibili di cui al citato articolo 21, comma 1, lettera d).
      11. In caso di trasformazione della forma sociale, fusione o scissione dell'impresa o aumento del capitale, le imprese interessate richiedono all'Agenzia, entro il termine perentorio di tre mesi dall'iscrizione delle variazioni predette nel registro delle imprese, una corrispondente variazione della intestazione del conto. In caso di cessazione dell'impresa, l'Agenzia dispone la chiusura del conto ed i relativi importi giacenti su detto conto vanno ad incremento dei finanziamenti disponibili di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).